Super Bonus 110% lo stato dell'arte 3 anni dopo l'emanazione del DL34/2020 (Decreto Rilancio)
- Arch. Celeste Petraroli
- 22 mar 2023
- Tempo di lettura: 3 min
La legge di bilancio 2023 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.
Per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati dalle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.
fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure:
110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 con delibera assembleare antecedente al 19/11/2022 e CILAS presentata entro il 25/11/2022
90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 con CILAS depositata dopo il 25 novembre 2022
70% per le spese sostenute nel 2024
65% per le spese sostenute nel 2025
Per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari che siano funzionalmente autonomi e indipendenti,
fino al 31 marzo 2023, nelle seguenti misure:
110% a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo;
90% dal 01 gennaio 2023 al al 31 marzo 2023 a condizione che i proprietari dell'immobile o i titolari di un diritto reale di godimento abbiano reddito annuo inferiore o uguale a 15.000 Euro determinato secondo le modalità stabilite dal nuovo comma 8-bis.1 anch’esso introdotto nell’art. 119 del DL 34/2020 dal decreto Aiuti quater;
IACP: fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. Stessa scadenza anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.Meccanismo dello sconto in fattura/cessione del credito
In alternativa alla detrazione, fino al 17 febbraio 2023, si poteva beneficiare del Superbonus mediante una delle modalità previste dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020.
Dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del nuovo D.L. 11/2023, del 16 febbraio 2023, "Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" non è più consentito l’utilizzo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (cessione del credito e sconto in fattura) a tutti gli interventi indicati all'art.121 del DL 34/2020.
Salvo le seguenti esclusioni di cui all'art.2 comma 2, ovvero è previsto che il blocco di cessione e sconto non si applichi alle spese sostenute per gli interventi che danno diritto al Superbonus (di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020) per i quali entro il 16 febbraio 2023:
Nel caso di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (cosiddetta CILAS);
Nel caso di interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS);
Per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Per quanto riguarda gli altri bonus edilizi (interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del citato decreto legge n. 34 del 2020, quindi diversi dal Superbonus), lo stop alle opzioni alternative non si applica agli interventi per cui entro il 16 febbraio 2023:
risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16 -bis , comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell’articolo 16, comma 1 -septies , del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (Sismabonus Acquisti).





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