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  • Immagine del redattoreArch. Celeste Petraroli

Legge 11 aprile 2023, n. 38 -pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85, in vigore 12 aprile 2023

E' la legge che apporta modifiche al DL11/2023 "Decreto Cessioni" rimandando alla lettura del testo integrale della legge, qui riporto un focus sugli aspetti inerenti le agevolazioni fiscali del SuperBonus e dello sconto in fattura e cessione dei crediti.


Edifici autonomi completamento lavori e periodo fruizione crediti: in merito alla situazione Super Ecobonus 110% in atto (CILAS presentata entro 30 giugno 2022 e SAL 30% entro 30 settembre 2022) per i proprietari degli edifici unifamiliari autonomi sposta la fine del completamento dei lavori al 30 settembre 2023, e dilata il periodo di fruizione delle detrazioni fiscali da 4 a 10 anni per i crediti maturati nel 2022 (art.2 comma 3-sexies).

Le norme introdotte consentono al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. Essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.


Comunicazione AdE opzioni sconto/cessione 2022: L'articolo 2-quinquies istituisce la "remissione in bonis", entro novembre 2023, per le opzioni di sconto/cessione relative al 2022 il cui termine ultimo per la trasmissione alla Agenzie delle Entrate era stato stabilito a fine marzo2023;


Responsabilità solidale: l'articolo 1 (comma 1, lettera b) introduce la nuova documentazione per escludere la responsabilità solidale dei cessionari; e la possibilità, per banche, assicurazioni e intermediari finanziari, di trasformare le eccedenze di crediti in Btp.


Condomini al 110% con cessione e sconto in fattura anche in caso di variante CILAS o ulteriore delibera assembleare in approvazione della variante: L'articolo 2-bis, consente di usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante.


Divieto sconto fattura e cessione crediti ed esclusioni: L'articolo 2 stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.

Esclusi dal divieto gli interventi volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche con detrazione al 75 per cento (comma 1-bis), quelli realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato (comma 3-bis), gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche (comma 3-quater), gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 119 e dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana se in zone sismiche di categoria 1, 2 e 3 (comma 2, lettera c),ed i lavori rientranti nelle categorie superbonus non ancora iniziati, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori (comma 3, lettera b).

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